Uno degli argomenti più discussi in ambito fiscale è la corretta applicazione della ritenuta in fattura per i professionisti e nella ricevuta per prestazioni occasionali, oltre che quella (più complessa a dire il vero) che viene indicata come "trattenuta" dalla busta paga dei lavoratori dipendenti.
Di seguito l’analisi completa delle regole utili per il corretto calcolo e versamento.
È il DPR n. 600/1973 il riferimento normativo in materia di ritenuta d’acconto. Gli articoli da 23 a 25-bis disciplinano le regole relative alla ritenuta Irpef sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e sui redditi da lavoro autonomo, rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
Ma cos’è la ritenuta d’acconto? Si tratta di una trattenuta che il datore di lavoro opera nei confronti di dipendenti e collaboratori. Se il versamento all’Erario viene effettuato materialmente dal sostituto d’imposta, a pagare è il lavoratore, dipendente o professionista.
Con la ritenuta applicata a titolo d’acconto Irpef il lavoratore rinuncia ad una parte dei compensi riconosciuti dal datore di lavoro o committente, che - come il nome stesso suggerisce - sono trattenuti e riversati allo Stato a titolo di anticipo sulle imposte dovute.
Nelle righe che seguono analizzeremo le regole per il calcolo ed il pagamento delle ritenute d’acconto sui redditi dei professionisti, analizzando come funziona la loro applicazione in fattura o in ricevuta per le prestazioni di lavoro autonomo.
Ritenuta d’acconto: come funziona? La corretta applicazione in fattura o ricevuta
È direttamente il sostituto d’imposta che, all’atto del pagamento dell’importo concordato, applica la ritenuta d’acconto sul compenso spettante per prestazioni di lavoro autonomo.
La ritenuta d’acconto Irpef è solitamente pari al 20%.
Per i soggetti non residenti è del 30%, e non è applicata a titolo d’acconto ma a titolo definitivo.
Il datore di lavoro che opera come sostituti per conto dell’Erario, è tenuto a versare l’importo trattenuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, utilizzando il modello F24.
Sono questi alcuni dei concetti basilari per capire come funziona la ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro autonomo. La ritenuta sarà evidenziata in fattura, o nella ricevuta per prestazione di lavoro occasionale rilasciata dal professionista.
Nella pratica, quindi il compenso spettante al collaboratore sarà pagato al netto della ritenuta Irpef applicata dal committente.
Ritenuta d’acconto: quando si applica sui redditi da lavoro autonomo
Tutti i redditi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, la ritenuta si applica sui seguenti redditi:
- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili
- per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi
- per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore
- sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Calcolo ritenuta d’acconto, aliquota e base imponibile: tabella ufficiale di riferimento
Tipologia di compenso | Aliquota | Base Imponibile | Codice tributo F24 |
---|---|---|---|
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo da parte di esercenti arti e professioni | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di amministratore di condominio | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% | 100% | 1040 |
Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno | 20% | 75% | 1040 |
Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno (di età inferiore a 35 anni) | 20% | 60% | 1040 |
Utili derivanti da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro | 20% | 100% | 1040 |
Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone | 20% | 100% | 1040 |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% | 100% | 1040 |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
Compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
Compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari | 23% | 50% | 1040 |
Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (con l’ausilio in via continuativa di personale) | 23% | 20% | 1040 |
Incaricati alle vendite a domicilio | 23% | 78% | 1040 |
Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRPEF | 4% | 100% | 1019 |
Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRES | 4% | 100% | 1020 |
La tabella di cui sopra è utile per calcolare l’importo della ritenuta d’acconto da applicare in relazione alla tipologia di reddito da lavoro autonomo corrisposto.
La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate regole. Vi rientrano non solo i compensi devianti dalla prestazione resa, ma anche:
- rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell’interesse del quale sono state sostenute.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile:
- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde
- l’eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti)
- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
Per i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore, si ricorda che il calcolo della base imponibile dovrà essere effettuato considerando l’importo dei compensi percepiti:
- ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute nel caso il percipiente abbia un’età superiore ai 35 anni;
- ovvero ridotto del al 40% ove i compensi siano percepiti da soggetti di età pari ovvero inferiore a 35 anni.
Ritenuta d’acconto: chi la paga?
Come analizzato nelle righe precedenti, la ritenuta d’acconto è applicata su tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo oltre che sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dipendenti.
Se il versamento è effettuato materialmente dal sostituto d’imposta, è il professionista o il lavoratore dipendente oppure occasionale a subire l’applicazione della ritenuta.
Il compenso spettante verrà infatti corrisposto già al netto dell’Irpef dovuta a titolo di anticipo di tassazione.
In merito al pagamento vero e proprio, il datore di lavoro paga le ritenute d’acconto all’Erario entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello F24 ed indicandovi il codice tributo 1040.
Si ricorda, infine, che sebbene la ritenuta d’acconto Irpef sia sempre applicata per obbligo di legge, il lavoratore autonomo potrà, in sede di dichiarazione dei redditi, beneficiare del rimborso della quota decurtata nel caso di percezione di somme inferiori alla no tax area (8.174 euro).
Soprattutto per i free-lance che effettuano prestazioni di lavoro autonomo occasionale mediante rilascio della ritenuta d’acconto è frequente che nel corso dell’anno non venga superata la soglia di esenzione Irpef.
In tal caso, si avrà diritto al rimborso fiscale della ritenuta d’acconto.
Parimenti, i soggetti sottoposti ad Irpef verseranno l’imposta ulteriore applicata sul reddito dichiarato in sede di conguaglio fiscale e dopo aver presentato dichiarazione dei redditi (nel caso in cui ovviamente l’aliquota finale sia maggiore rispetto al 20% trattenuto inizialmente).