L’articolo 1 del decreto legge 185, entrato in vigore il 29 novembre 2008, prevede per il 2009 un bonus fiscale, di fatto un rimborso Irpef una tantum, per le famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito. La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2009, n. 2/E chiarisce i vari aspetti del provvedimento. Vediamo allora come funziona il bonus.
A chi spetta. Possono richiedere il bonus i "soggetti residenti": dunque non c’è nessuna limitazione basata sulla cittadinanza. La residenza in Italia è un obbligo per il richiedente, ma non per gli altri componenti della famiglia, che possono anche risiedere all’estero. I richiedenti extracomunitari dovranno però dimostrare con adeguata documentazione che i familiari che non vivono in Italia sono a loro carico. Sono ammessi al bonus lavoratori dipendenti e pensionati, e anche quei soggetti il cui reddito è equiparato a quello da lavoro dipendente: soci delle cooperative, amministratori o revisori di società, sacerdoti, collaboratori, percettori di assegni al coniuge per separazione o divorzio, soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Sono invece esclusi i titolari di reddito da lavoro autonomo o d’impresa: la circolare precisa che basta la presenza nel nucleo familiare anche di un solo reddito di questo tipo a precludere la possibilità di avere il bonus. C’è un’esplicita eccezione solo per i redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente: sono ammessi solo se percepiti da familiari carico o dal coniuge, anche se non a carico, del richiedente. Il mero possesso della partita Iva, in assenza di un reddito effettivo, non toglie il diritto al bonus. Quanto ai redditi fondiari, ad esempio quelli che provengono da immobili, sono ammessi entro il limite di 2.500 euro l’anno ma solo se si aggiungono ad altri da lavoro o pensione. Dunque risulta escluso chi ha esclusivamente redditi immobiliari.
Quale famiglia. Vengono conteggiati nel nucleo familiare, oltre a chi richiede il bonus, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico, i figli e gli altri familiari a carico secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del Tuir. Dunque ad esempio un figlio non a carico che risiede con la famiglia non fa parte del nucleo ai fini del bonus, mentre il coniuge non separato ne fa sempre parte. In caso di figli a carico di entrambi i coniugi, questi ultimi possono scegliere come formare il nucleo familiare. Naturalmente all’interno dello stesso nucleo può richiedere il bonus solo una persona. Il decreto specifica poi che la famiglia formata da un solo componente può essere ammessa al bonus solo se si tratta di un pensionato. Sarebbero quindi esclusi altri mono-nuclei a basso reddito, ad esempio quello formati da un giovane lavoratore dipendente o atipico.
Limiti di reddito e importo del bonus. Nel decreto sono previste sette possibili combinazioni, in base all’incrocio di limiti di reddito e di numerosità del nucleo familiare.
- a) Nucleo di un solo componente, pensionato, con reddito fino a 15.000 euro: bonus di 200 euro;
- b) Nucleo di due componenti, con reddito fino a 17.000 euro: bonus di 300 euro;
- c) Nucleo di tre componenti, con reddito fino a 17.000 euro: bonus di 450 euro;
- d) Nucleo di quattro componenti, con reddito fino a 20.000 euro: bonus di 500 euro;
- e) Nucleo di cinque componenti, con reddito fino a 20.000 euro: bonus di 600 euro;
- f) Nucleo di più di cinque componenti, con reddito fino a 22.000 euro: bonus di 1000 euro;
- g) Nucleo con figli portatori di handicap, con reddito fino a 35.000 euro: bonus di 1000 euro;
Nel caso g) il diritto al nucleo scatta con la presenza anche di un solo portatore di handicap, indipendentemente dal numero totale di componenti la famiglia. La circolare precisa che la condizione di portatore di handicap deve riguardare il coniuge, un figlio o un altro familiare, purché questi soggetti siano a carico del richiedente. Non viene considerata quindi l’eventuale disabilità del richiedente stesso o del coniuge non a carico. Per calcolare il reddito complessivo familiare vanno sommati tutti i redditi di tutti i componenti, anche quelli inferiori alla soglia di 2.840,51 euro, sotto la quale si viene considerati a carico. L’anno da prendere come riferimento può essere il 2007 o il 2008, a scelta del richiedente: il decreto specifica però che i requisiti (cioè avere solo redditi da lavoro o pensione) devono verificarsi nel 2008.
Come ottenere il bonus. Occorre presentare domanda al sostituto d’imposta (azienda o ente pensionistico) su moduli già disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nella domanda il richiedente certificherà di avere diritto al bonus in base ai requititi familiari e di reddito. Il termine per le domande (che possono essere presentate anche attraverso i Caaf, gratuitamente) scade il 28 febbraio 2009, se l’anno scelto come riferimento per il reddito è il 2007, o il 31 marzo qualora si opti per il 2008. Nel primo caso il sostituto d’imposta erogherà il bonus entro il mese di marzo; altrimenti bisognerà attendere aprile (per i dipendenti privati) e maggio (per pensionati e dipendenti pubblici). Se per qualsiasi motivo il pagamento non può essere fatto da sostituto d’imposta, è possibile comunque richiedere il bonus direttamente all’Agenzia delle Entrate (per via telematica anche attraverso i Caaf) sempre usando i moduli già disponibili. Il termine è il 30 aprile se i redditi si riferiscono al 2007, o il 30 giugno, se l’anno di riferimento è il 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Altrimenti la richiesta può essere fatta anche in sede di dichiarazione dei redditi per il 2008. Nella richiesta va indicato l’Iban del proprio conto corrente bancario, se si desidera ricevere l’accredito direttamente; in assenza di questa indicazione l’Agenzia invierà a domicilio un modulo per il ritiro presso un ufficio postale.