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Pensioni 2012-2013: la sentenza 70 della Consulta

Scritto da Redazione il 15 marzo 2015

Pensioni 2012-2013: la sentenza 70 della Consulta

La Corte Costituzionale con la sentenza 70 del 10 marzo 2015 ha dichiarato illegittimo il meccanismo di rivalutazione delle pensioni applicato per gli anni 2012 e 2013, che negava qualsiasi aumento ai trattamenti superiori a tre volte il minimo Inps (1.405 euro mensili lordi. Ecco cosa potrebbe cambiare per chi a suo tempo era incappato nel blocco degli aumenti.

Nel corso degli anni, vista la necessità di realizzare risparmi di spesa, vari governi hanno limitato la misura della rivalutazione. Ma anche la legge che regola la materia in tempi ordinari, in assenza di altri provvedimenti più restrittivi, (la 388 del 2000) stabilisce di attribuire la perequazione al 100 per cento per le fasce di importo della pensione fino a tre volte il trattamento minimo Inps, del 90 per cento fra le tre e le cinque volte e al 75 per cento oltre questa soglia.

Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale lo schema di indicizzazione previsto dal decreto salva-Italia?

Essenzialmente perché quello schema, che escludeva del tutto l’adeguamento all’inflazione per le pensioni al di sopra dei 1.405 euro lordi al mese, è stato ritenuto assolutamente non graduale e quindi lesivo dei diritti di un’ampia fascia di pensionati. Inoltre la Corte ha giudicato eccessiva la reiterazione nel corso degli anni di misure limitative della rivalutazione dei trattamenti previdenziali.

Come si applica la rivalutazione con il decreto 65/2015?

La rivalutazione riguarda il 2012 e 2013, ma è applicata in modo diverso se riferita a questo biennio oppure "trascinata" sugli anni successivi. Di base viene riconosciuta una perequazione pari al 40 per cento dell’inflazione effettivamente registrata (2,7 per cento per il 2012 e 3 per cento per il 2013). Stando al testo del decreto, questa percentuale si applicherebbe solo agli arretrati relativi ai due anni. Gli importi di pensione "trascinati" sul 2014 e il 2015 sono invece determinati solo in misura del 20 per cento della precedente rivalutazione (quindi il 20% del 40%). Su questi valori verrebbero poi applicate le percentuali di rivalutazione già riconosciute per il 2014-2015 in base alla legge 147/2013. Infine nel 2016 i nuovi importi delle pensioni verrebbero calcolati applicando per il biennio 2012-2013 una perequazione pari al 50% (50% del 40%) e poi aggiungendo la rivalutazione degli anni successivi. Gli importi arretrati vengono liquidati il primo agosto 2015, dal mese successivo i trattamenti pensionistici vengono adeguati in modo strutturale.

Come vengono tassate le somme arretrate?

Agli arretrati (inclusi presumibilmente quelli relativi al 2015) viene applicata l’aliquota media dei due anni precedenti, ottenuta calcolando l’imposta dovuta sull’importo corrispondente alla somma dei redditi dei due anni precedenti, divisa per due, e dividendo il risultato per l’importo stesso. Questa tassazione è più favorevole perché l’aliquota media (intorno al 20 per cento per le pensioni più basse) risulta minore dell’aliquota marginale effettiva che si pagherebbe se le maggiorazioni fossero aggiunte mese per mese alla pensione.