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Calcola la data della pensione con le regole precedenti alla riforma Fornero

Scritto da Redazione il 28 marzo 2012

Calcola la data della pensione con le regole precedenti alla riforma Fornero

ATTENZIONE: funziona con le regole IN VIGORE FINO AL 31/12/2011 precedenti al decreto salva-Italia

In questa pagina si può determinare in maniera semplice ed automatica la data in cui maturavano i requisiti per la pensione con le regole precedenti alla riforma Fornero. Sul nostro sito puoi calcolare quando andrai in pensione con le regole attualmente in vigore.

Attenzione: Il calcolo viene effettuato in base alle norme e tabelle contenute nelle leggi 247/07, 122/2010, 111/2011, 148/2011 e alle relative circolari se esistenti (in particolare Inps 60/2008, Inpdap 7/2008, Inps 126/2010). Si prega di tenere conto delle seguenti avvertenze.

  • Questa pagina non ha nulla a che fare con l’Inps o altre istituzioni. Il calcolo viene effettuato con la massima accuratezza ma può essere soggetto ad errori e ovviamente non ha alcun valore ufficiale.
  • Un anno di contributi si intende sempre composto di 52 settimane. Se nel modulo di calcolo i contributi vengono inseriti sia in anni che in settimane, in modo non coerente, prevale l’indicazione in anni.
  • Il programma di calcolo suppone naturalmente la prosecuzione dell’attività lavorativa e il regolare accredito dei contributi dalla data indicata a quella in cui si consegue la pensione.
  • Il programma ricerca sempre la data effettiva di pensionamento più vicina; quindi se dopo il conseguimento teorico dei requisiti esiste una seconda soluzione che comporta un minor tempo di attesa, questa viene sempre preferita. Ad esempio, dal 2012 la pensione di anzianità con 40 anni di contributi richiederà oltre al normale differimento di 12/18 mesi un’ulteriore attesa di 1-3 mesi che può renderla, seppur di poco, meno conveniente rispetto alla normale anzianità se nel frattempo si raggiunge l’età richiesta.
  • Per le pensioni maturate dal 2011 in poi: una volta trascorsi i 12 o i 18 mesi richiesti rispettivamente per dipendenti e autonomi, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo nel caso di pensione Inps, dal giorno immediatamente successivo per i dipendenti pubblici con l’Inpdap.
  • Viene indicata la quota minima raggiunta ai fini del diritto alla pensione. Le quote (come chiarito ad esempio dall’Inps con la circolare 60/2008) si intendono raggiunte anche con l’utilizzo di frazioni di anno. Per la pensione di vecchiaia e quella di anzianità con 40 anni di contributi non è richiesta alcuna quota.
  • Dal 2013 entrano in vigore le norme che innalzano automaticamente età e quote in base all’allungamento dell’aspettativa di vita. I nuovi requisiti saranno stabiliti dopo la verifica degli effettivi andamenti demografici; qui si adottano quelli ipotizzati nelle relazioni tecniche alle leggi 122/2010 e 111/2011. Inoltre in attesa di chiarimenti dalle future circolari si suppone che i mesi vengano calcolati in quanto tali e non trasformati in giorni: ad esempio dal 25 febbraio tre mesi si intendono passati il 25 maggio e non il 26 (cioè 90 giorni dopo).
  • Per i lavoratori del settore scuola la finestra di uscita coincide sempre con l’inizio dell’anno scolastico: fino al 2011 il primo settembre dell’anno solare in cui si maturano i requisiti, dal 2012 il primo settembre dell’anno successivo.
  • Per i dipendenti pubblici, l’Inpdap considera raggiunto il requisito dei 40 anni di contributi con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio.
  • Il programma non tiene conto delle norme più favorevoli per i lavori usuranti, né della possibilità per le donne di conseguire a 57 anni il diritto alla pensione calcolata però con il sistema contributivo.

"I calcolatori presenti su Irpef.info hanno mero valore informativo e non hanno alcuna pretesa di carattere consulenziale"

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