Il cambio di residenza ha riflessi importanti sul calcolo dell’Irpef e per i lavoratori dipendenti è obbligatoria la comunicazione al proprio datore di lavoro.
Come noto, accanto all’Irpef nazionale sono previste le addizionali comunali e regionali che, a differenza dell’imposta sul reddito “statale”, prevedono aliquote diverse in base a città e Regione.
Proprio per questo quando si cambia residenza è necessario avvisare il proprio datore di lavoro, di modo da consentirgli di applicare correttamente le ritenute fiscali relative alle addizionali regionali e quelle comunali.
Sono diversi i dubbi su cosa fare dopo aver cambiato residenza e quali sono i riflessi ai fini fiscali per il contribuente. Di seguito approfondiremo questo punto, partendo tuttavia dalla necessaria definizione della differenza tra domicilio e residenza.
Irpef: differenza tra residenza e domicilio
Per l’analisi della differenza tra residenza e domicilio bisogna prendere come riferimento quanto previsto dall’articolo 43 del Codice Civile:
- il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
- la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
La legge prevede quindi chiaramente che il concetto di residenza si lega strettamente al luogo in cui si vive e si abita. Al contrario, potremmo definire il domicilio come il luogo in cui ha sede la propria attività lavorativa.
Per quel che concerne le implicazioni aventi carattere più strettamente tributario, bisogna analizzare poi cosa si intende con domicilio fiscale. In tal caso il riferimento normativo non è il Codice Civile, bensì il DPR n. 600/1973 che, all’articolo 58, stabilisce che ai fini Irpef, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Nel caso di trasferimento con cambio di residenza anagrafica, il domicilio fiscale varia automaticamente dopo 60 giorni.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato hanno invece domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Irpef legata alla residenza fiscale
La residenza è uno degli aspetti più importanti per determinare chi sono i soggetti passivi Irpef.
Il riferimento normativo da analizzare è il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che, all’articolo 2 del Titolo I, definisce come soggetti passivi dell’imposta sul reddito:
“comma 1. [..] le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
comma 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
comma 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.
Per quel che riguarda più nello specifico l’addizionale comunale Irpef, bisogna invece prendere come riferimento quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, il quale prevede che:
“L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa”.
Anche per quel che riguarda l’addizionale Regionale (istituita dal Decreto Legislativo n. 446/1997), sono considerati soggetti passivi i soggetti residenti, ma in questo caso bisogna considerare il domicilio fiscale dichiarato al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Cambio residenza: cosa fare per il corretto calcolo Irpef
In un periodo in cui è sempre maggiore la mobilità nazionale e non solo dei lavoratori, sono frequenti i casi di cambio di residenza che, come si è avuto modo di analizzare, hanno riflessi importanti sul fronte dell’imposizione fiscale.
Proprio per questo, il contribuente che cambia residenza e, di conseguenza, trasferisce il proprio domicilio fiscale, è tenuto a darne comunicazione al proprio datore di lavoro ai fini della corretta attribuzione dell’addizionale Irpef comunale o regionale, le cui aliquote sono determinate a livello locale.
Si ricorda però che, qualora il cambio di domicilio fiscale e residenza avvenisse nel corso dell’anno, l’addizionale Irpef comunale o regionale verrebbe modificata solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Chiariamo il tutto con un esempio: nel caso di cambio residenza ad agosto 2019, la modifica alla trattenuta dell’addizionale Irpef comunale e regionale nella busta paga verrebbe effettuata a partire dal 1° gennaio 2020.
Il tutto sempre qualora il lavoratore comunicasse al proprio sostituto d’imposta la variazione nei tempi. In caso contrario, sarà comunque possibile regolarizzare il tutto successivamente mediante conguaglio, che sarà a debito o a credito a seconda dei casi.